ANEC Sicilia
Associazione Esercenti Cinema
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CABINA PROIEZIONE
Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati
Aggiornamento Circolare del Ministero dell'Interno del 16 aprile 2015
In riferimento alla Circolare del Ministero dell’Interno del 16 aprile 2015 in merito alla risposta ad alcuni dubbi interpretativi circa l’applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (Titolo VI DM 19 agosto 1996).
Quanto sopra alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 8, comma 8, del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (c.d.”Decreto Valore Cultura”), convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112, che, come noto ha, tra l’altro, abrogato l’art.117 del regolamento di cui al Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.).
Il Ministero dell’Interno, a seguito delle ulteriori richieste avanzate al riguardo dalla scrivente, è intervenuta nuovamente sull’argomento con la circolare del 27 luglio 2015 (v. all.), chiarendo che nella richiamata circolare del
16 aprile 2015, per mero errore materiale, è stata omessa la parola “quarto” (riferita al capoverso del Titolo VI DM 19 agosto 1996), riproducendo il testo corretto della circolare richiamata.
Per effetto di questo ulteriore chiarimento, viene esclusa l’applicazione anche del 4° capoverso del titolo VI della richiamata regola tecnica, nelle more di un suo aggiornamento, alle cabine in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato.
La circolare del 27 luglio scorso chiarisce inoltre che per “apparecchio di proiezione di formato ridotto” richiamato nell’ultimo capoverso dello stesso Titolo VI, è possibile intendere anche la tipologia di apparecchio di proiezione “di tipo digitale”.
D.M. 19 agosto 1996
Titolo VI - estratto dal D.M. 19 agosto 1996
Circolare del Ministero dell'Interno del 16 aprile 2015
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Circolare n. 4471 del 16 aprile 2015
La Direzione Centrale Prevenzione VVF presso il Ministero dell'Interno con Circolare n. 4471 del 16 aprile 2015, risponde a numerosi chiarimenti all'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal secondo e terzo capoverso del Titolo VI del D.M. 19 agosto 1996.
Oggetto di chiarimento è l'accesso alle cabine di proiezione: in base alla regola tecnica in vigore deve avvenire mediante un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.
Il problema si pone nel caso di sostituzione delle pellicole cinematografiche con sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un'apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola.
La Direzione stabilisce che, nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996.
I requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure indicate nel D.M. 19 agosto 1996, qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato.